Secondo la Cassazione, solo dopo sospetto di illecito è legittimo il controllo del datore sul pc del dipendente.
La sentenza della Sezione Lavoro della Cassazione n. 25732/2021 definisce legittimi i controlli sui dati successivi all’insorgere di un grave sospetto di condotte illecite del lavoratore, mentre riconosce come illegittimi i controlli sui dati che sono anteriori e che vengono compiuti in violazione della privacy. La Cassazione afferma che il trattamento dei dati del dipendente non può avvenire in violazione dell’art. 4 dello Statuto dei lavoratori, con il conseguente venir meno del significato e della finalità delle disposizioni finalizzate a tutelare la privacy e la dignità del lavoratore.