Da non molto si assiste ad un cambiamento di indirizzo della giurisprudenza di legittimità (e non solo) con riferimento all’assegno divorzile, ossia l’assegno di mantenimento disposto in sede di divorzio a favore del coniuge.
Il problema, in particolare, si è posto e si pone allorché il coniuge divorziato beneficiario dell’assegno divorzile instauri una convivenza more uxorio con una nuova persona: in questo caso, ormai pacificamente, l’orientamento della Corte di Cassazione è nel senso di negare (o se concesso, di revocare) l’assegno divorzile.
“l’instaurazione da parte del coniuge di una nuova famiglia, ancorché di fatto, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno a carico dell’altro coniuge, rescindendo ogni connessione con il modello di vita caratterizzante la pregressa fase di convivenza matrimoniale; il relativo diritto rimane definitivamente escluso, essendo la formazione di una famiglia di fatto – costituzionalmente tutelata ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole” (Cass. n. 2466/2016, n. 6855/2015).
La ragione è semplice e consiste nel fatto che, a parere della Suprema Corte (ma anche di alcuni giudici di merito), la costituzione di una nuova famiglia (anche se solo di fatto), essendo espressione di una scelta esistenziale libera e consapevole, ha l’effetto di estinguere definitivamente ogni residuo rapporto postmatrimoniale con l’ex coniuge.
Le prove raccolte dall’investigatore privato sono quindi utili a dimostrare la stabilità e la continuità della nuova relazione.