L’affidamento esclusivo
L’affidamento esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori viene previsto ogni qual volta un giudice ritenga che l’affidamento all’altro genitore sia contrario agli interessi del minore. Quando una famiglia si disgrega, in presenza di minori emerge il “problema” di definire le modalità di loro gestione e, de relato, del loro mantenimento.
E’ noto che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per l’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale a materiale della prole, che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.
Ciò richiede un giudizio sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla base di elementi concreti ed attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità del genitore, all’attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché alle sue consuetudini di vita ed all’ambiente sociale e familiare che è in grado di offrire al minore.
L’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, costituisce quindi il regime ordinario di affidamento.
L’affidamento esclusivo costituisce invece una soluzione eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore
L’affidamento esclusivo deve essere inoltre particolarmente motivato, in ordine non soltanto al pregiudizio potenzialmente arrecato ai bambini da un affidamento condiviso, ma anche all’idoneità del genitore affidatario ed all’inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell’altro
Il ruolo dell’investigatore privato
Nel caso in cui si voglia ottenere l’affidamento esclusivo è quindi necessario provare e documentare che la condotta di uno dei genitori rende l’affidamento condiviso contrario all’interesse del minore. In questo caso l’intervento dell’investigatore privato si rende determinante nel raccogliere tutti gli elementi di prova necessari per l’ottenimento dell’affidamento esclusivo.
Il controllo sui minori
L’agenzia investigativa è però impegnata anche nella tutela e nel controllo dei figli minorenni. Sono infatti in costante aumento i casi di minori implicati in fatti di cronaca, amplificati negli ultimi anni anche dalla diffusione di mezzi tecnologici come gli smartphone e dei social network. I genitori non sempre sono in grado di vigilare costantemente sulla condotta dei loro figli, anche per la sempre maggiore mancanza di tempo, e quindi non sempre riescono a percepire in tempo eventuali situazioni a rischio. L’utilizzo improprio dei moderni mezzi di comunicazione o le cattive compagnie, possono infatti compromettere anche in modo grave il futuro dei giovani, esponendo anche a rischi legali i genitori.
Un intervento tempestivo di un professionista può quindi permettere ai genitori di recuperare in tempo situazioni a rischio che potrebbero altrimenti degenerare.