Con il provvedimento doc. web n. 9949494 del 12 Ottobre 2023 l’Autorità Garante per la Privacy è tornata ad occuparsi dei sistemi di videosorveglianza installati in ambito personale o domestico. Sebbene l’art. 2, paragrafo 2 lettera c) GDPR, preveda che il Regolamento (UE) 2016/679 non si applichi ai trattamenti di dati personali effettuati da una persona fisica per l’esercizio di attività a carattere esclusivamente personale o domestico “l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza, escludendo ogni forma di ripresa anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, parti comuni delle autorimesse) ovvero a zone di pertinenza di soggetti terzi. È vietato altresì riprendere aree pubbliche o di pubblico passaggio.” Del resto, il principio della limitazione dell’angolo visuale delle telecamere non vale solo per i privati cittadini ma, è un principio generale. Ha infatti affermato il Garante nel Provvedimento 27.01.2022, doc. web n. 9746047 che “la necessità di utilizzare la videosorveglianza a protezione degli interessi legittimi di un titolare si arresta ai confini delle aree di propria pertinenza. Anche nei casi in cui si renda necessario estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze dell’area di pertinenza, il titolare del trattamento deve comunque mettere in atto misure idonee a evitare che il sistema di videosorveglianza raccolga dati anche oltre le aree di pertinenza, eventualmente oscurando tali aree. L’impianto di Videosorveglianza va configurato con modalità tali da limitare l’angolo visuale all’area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari che non risultino rilevanti per la tutela dell’interesse legittimo del titolare del trattamento (spazi pubblici, altri esercizi commerciali o edifici pubblici estranei rispetto alle attività del titolare, ecc.).”

Fonte: www.criminologiaicis.it