Prendiamo il caso del titolare di un esercizio commerciale – nello specifico di una concessionaria di un rinomato marchio automobilistico tedesco – che ha scoperto dei ripetuti furti all’interno del magazzino ricambi. Ha il forte sospetto che possa trattarsi di uno o più dipendenti, quindi la prima cosa che fa, giustamente, è quella di rivolgersi al suo legale di fiducia, il quale, avendo valutato nel dettaglio i fatti e le circostanze, ritiene utile svolgere le cosiddette indagini difensive preventive.

Di cosa si tratta esattamente? Non molti in effetti sono consapevoli del fatto che la legge, mediante il codice di procedura penale, dà facoltà non solo agli indagati o imputati, ma anche alle persone offese, di raccogliere tutte le prove necessarie per l’individuazione del reato e, di conseguenza, del soggetto o dei soggetti ai quali tale reato può essere imputato.

La persona offesa – nel nostro caso il titolare del concessionario – dà quindi mandato al suo avvocato per svolgere le indagini difensive, il quale a sua volta ha la facoltà di nominare un consulente tecnico o un investigatore privato -ovviamente regolarmente autorizzato con licenza prefettizia.

E’ proprio qui che entra in gioco il detective privato, il quale nello svolgere questo tipo di incarichi, può esprimere al massimo tutte le sue potenzialità tecniche e professionali. Certamente un buon professionista si occupa della materia investigativa a 360 gradi, soprattutto in ambito civile, ma le indagini difensive sono, sotto molti punti di vista, spesso le più foriere di soddisfazioni!

Dunque a questo punto l’avvocato incarica con atto scritto l’investigatore, il quale lo sostituisce a tutti gli effetti nell’espletare l’attività investigativa. Il professionista incaricato inizierà quindi a studiare la migliore strategia investigativa al fine di tutelare gli interessi della parte offesa e, in ultima analisi, farà in modo che le prove raccolte possano, come si dice, “fare giustizia”.

Il detective ha dunque deciso di approntare una serie di appostamenti e pedinamenti, e di installare delle telecamere di video-sorveglianza, valutandole come necessarie ai fini delle indagini. Nel corso dell’attività emergono poi degli indizi che renderanno necessario prendere contatti con una persona ritenuta a conoscenza di fatti che potrebbero portare ad una positiva conclusione delle investigazioni.

L’art. 391-bis c.p.p. prevede infatti tale facoltà; quindi l’investigatore effettua un colloquio “esplorativo” con il testimone, al termine del quale l’avvocato, avendo ricevuto informazioni determinanti, decide di farsi rilasciare una dichiarazione scritta, nella quale il testimone dell’azione criminosa spiega nei minimi dettagli i fatti e le circostanze delle quali è stato appunto teste oculare. Al termine delle complesse indagini l’avvocato è finalmente in grado di sporgere una circostanziata denuncia all’autorità giudiziaria, la quale non potrà sottrarsi dal mettere in atto tutte quelle azioni che alla fine porteranno all’arresto di tre dipendenti della concessionaria, e di altrettanti ricettatori.

Dalla breve esposizione di questo caso tipico si può evincere quanto sia importante conoscere questa facoltà riconosciuta dalla legge alla parte offesa; ma bisogna purtroppo anche constatare quanto poco noto sia questo fondamentale diritto alla pubblica opinione. Le indagini difensive sono infatti fondamentali non solo per la tutela dei diritti privati di ciascuno di noi, ma in ultima analisi hanno un ruolo sociale formidabile, consentendo alle procure di svolgere il loro lavoro sicuramente in maniera più agevole, in quanto parte dell’attività investigativa è già stata svolta da altri professionisti.

Il codice di procedura penale, con la sua ultima revisione – tramite la legge 397 del 7 dicembre 2000 – consente di tutelare la persona offesa mediante l’impiego di strumenti e professionisti una volta appannaggio della sola polizia giudiziaria; occorre quindi fare in modo che cittadini, enti e società, vengano informate di tali possibilità, anche e soprattutto attraverso studi legali, agenzie investigative o autorità alle quali in prima istanza si rivolgono.