L’ asserita inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da “OMISSIS” agli investigatori privati incaricati dalla compagnia assicuratrice è manifestamente infondato.
Ed, invero, in tema di indagini difensive, è legittima ed utilizzabile l’attività svolta da un investigatore privato, prima della iscrizione della notizia di reato, al di fuori dell’ambito applicativo dell’art. 391-nonies, cod. proc. pen., atteso che l’attivazione dello statuto codicistico previsto per l’attività investigativa preventiva è rimessa alla volontà del soggetto, avendo natura del tutto facoltativa.
Ne discende la correttezza in diritto delle argomentazioni della corte di appello la quale ha evidenziato la piena utilizzabilità delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita dagli investigatori privati incaricati dalla assicurazione di verificare la dinamica dei sinistri denunziati.