Notizie dall’agenzia investigativa di Monza. La sentenza sancisce che il venir meno del vincolo fiduciario con il dipendente è stato determinato dall’uso reiterato “di espressioni scurrili nei confronti del legale rappresentante della società e di altri collaboratori, qualificandoli di inettitudine e scorrettezza con l’uso di espressioni inurbane”
 
Nella specie i giudici del gravame hanno accertato che l’attività di controllo posta in essere da parte datoriale non aveva avuto ad oggetto l’attività lavorativa ed il suo corretto adempimento; che era preventivamente nota ai dipendenti “la duplicazione periodica di tutti i dati contenuti nei computer aziendali” e che della loro “conservazione e duplicazione il lavoratore era al corrente”; che il controllo era stato occasionato da una anomalia segnalata dall’amministratore di sistema ed effettuato ex post in presenza di un ragionevole sospetto dell’esistenza di condotte lesive di beni estranei all’adempimento dell’obbligazione lavorativa, “in primo luogo l’immagine dell’impresa e la doverosa tutela della dignità degli altri lavoratori”; che l’acquisizione del testo dei messaggi di cui era stata tentata la cancellazione non poteva considerarsi “eccedente” rispetto alle finalità del controllo.

Sentenza: https://mcusercontent.com/5b203a084f7a83ff24eb95434/files/4c4669c6-62a6-4772-8a63-585444a756e8/Cassazione_sent_26682_2017_licenziamento_per_giusta_causa_offese_datore_di_lavoro_2.pdf