Secondo l’orientamento indicato nel provvedimento in commento, è legittimo il licenziamento attuato a causa della scoperta di una condotta contra ius del dipendente, accertata in seguito ad un controllo effettuato da un’agenzia di investigazione privata.
In breve, il datore di lavoro aveva licenziato il proprio dipendente, poiché quest’ultimo utilizzava indebitamente dei permessi, rilasciatigli al fine di prestare assistenza a un proprio familiare.
Il dipendente, abusando di tali permessi, era stato avvistato dall’investigatore privato incaricato, di svolgere attività di mero interesse personale (per la maggior parte presso esercizi commerciali).
Sia il Tribunale sia la Corte d’Appello ritenevano la condotta del dipendente così grave da legittimare la massima sanzione espulsiva.
In particolare, la Corte, sosteneva che un datore di lavoro fosse del tutto legittimato a incaricare un investigatore per svolgere attività di controllo nei confronti di un proprio dipendente, laddove tale controllo esulasse da qualsivoglia adempimento della prestazione (il dipendente aveva richiesto dei permessi per assentarsi dal lavoro, quindi, evidentemente, il controllo era effettuato al di fuori del normale orario lavorativo).
A tal proposito, ai sensi degli articoli 2 e 3 dello statuto dei lavoratori è fatto divieto al datore di lavoro di incaricare personale autorizzato a effettuare vigilanza sull’attività lavorativa, tuttavia non gli è precluso di esercitare taluni poteri di controllo investigativo al di fuori dell’ambito strettamente lavorativo, col fine di accertarsi che non vengano poste in essere condotte fraudolente, ovvero penalmente rilevanti (vedi Cass. n. 22196 e 15094 del 2018).
L’investigatore incaricato dal datore di lavoro può e anzi deve limitarsi a documentare gli atti illeciti del lavoratore che non siano però riconducibili al mero inadempimento dell’obbligazione per la quale il medesimo è tenuto contrattualmente (vedi anche Cass. n. 9167 del 2003).
In conclusione, se nell’esercizio di tale attività investigativa, il dipendente è colto mentre svolge qualsivoglia tipo di attività che implichi il venir meno dell’obbligo di fedeltà nonché di correttezza e buona fede, così come sancito dall’articolo 2105 c.c., il datore di lavoro è legittimato a licenziarlo.
Leggi la sentenza CASS. CIV., SEZ. LAVORO, SENTENZA N. 4670/2019 DEL 18.2.2019